Notizie Generali.
Conducenti esentati dall'obbligo della
CQC
Rilascio della
CQC per documentazione (in esenzione corso ed esame)
Rilascio della CQC per esame (qualificazione
iniziale)
Rinnovo della CQC (formazione
periodica)
Duplicato della CQC
per deterioramento
per smarrimento, furto o distruzione
Conversione CQC
CEE
Sanzioni
Decurtazione punti
sulla CQC e sul CAP KB
Revoca della CQC o del CAP tipo KB
Facsimile CQC
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Sul Supplemento Ordinario n. 96
alla Gazzetta Ufficiale del 05 aprile 2007 sono stati pubblicati
tre decreti ministeriali (Decreto
del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007) - “enti per la
formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e
procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente”; Decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio
2007 n. 371 - “rilascio della carta di qualificazione del
conducente”; Decreto del Capo del dipartimento dei trasporti terrestre 7 febbraio
2007 n. 372 - “gestione dei punti della carta di qualificazione
del conducente”) che danno piena attuazione alla direttiva europea 2003/59/CE e al Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286.
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Successivamente è stata emessa la Circolare ministeriale prot. n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione
del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
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Infine sulla G.U. n. 102
del 2.5.2008 è stato pubblicato il DECRETO DIRIGENZIALE 20 marzo 2008 che modifica le modalità
di rilascio della CQC in esenzione di corso ed esame finale.
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In particolare, la sopraccitata
direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti
professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente
delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del
conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver
seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il
relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di
formazione periodica.
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La CQC sostituisce i certificati
di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all'art.
116, comma 8, del codice della strada e dell'art. 311 del relativo
regolamento.
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Coerentemente, quindi, con tale
previsione è stato previsto, un regime transitorio durante il quale
i titolari di patente di guida della categoria C e CE ovvero di
certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno
ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza obbligo
di sostenere il relativo esame.
Come chiarito dalla Circolare n.77898/8.3 del 10.08.2007 e dal DECRETO DIRIGENZIALE 20 marzo 2008 sarà
possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a
conducenti titolari del CAP KD rilasciati entro il 9 settembre 2008
o di patente di guida della categoria C conseguita entro il 9
settembre 2009.
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L'art. 8 del decreto
del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007,
n. 371 stabilisce che:
-per quel che concerne il trasporto persone, l'obbligo di condurre
veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
-per quel che concerne il trasporto di cose, l'obbligo di condurre
veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
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I conducenti che conseguono il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 10.09.2008 o la
patente di guida della categoria C o CE dal 10.09.2009 non
potranno ottenere la CQC per documentazione ma dovranno seguire
il corso di formazione e sostenere il relativo esame.
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Dal 10 settembre 2008 non
saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i
certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti,
a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i
certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
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di veicoli la cui velocità massima
autorizzata non supera i 45 km/h;
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di veicoli ad uso delle forze
armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze
responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro
disposizione;
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di veicoli sottoposti a prove su
strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o
manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi
in circolazione;
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di veicoli utilizzati in servizio
di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
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di veicoli utilizzati per le
lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o
dei certificati di abilitazione professionale;
-
di veicoli utilizzati per il
trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
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di veicoli che trasportano
materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio
della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non
costituisca l'attività principale del conducente.
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Per quanto riguarda l'esenzione
prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai
conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.
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Ai sensi
dell'art. 15 del D.L.vo 286/2005, la CQC è rilasciata:
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ai conducenti residenti in
Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di
cose;
-
ai conducenti cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze
di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita
sul territorio italiano.
-
La CQC può qualificare i conducenti
per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di
persone, di merci o a entrambi.
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Il rilascio avviene superando uno
specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa frequenza
di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni
pratiche alla guida di veicoli.
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L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per
documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare
corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.
In
particolare, possono ottenere la CQC per documentazione i
conducenti:
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residenti in
Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
-
residenti in
Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
-
in altri Stati appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in
Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di
guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009
della patente di guida delle categorie C o CE;
-
in Stati non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in
Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di
guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9
settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o
CE;".
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Si sottolinea il
fatto che, trascorsi tre anni
dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2007 non sarà in
alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2
comma 3, del D.M. citato).
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Ai fini del computo del quinquennio
di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di
frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il relativo
esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10
settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di
persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il
trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre
2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il
trasporto di cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007
scadrà il 9 settembre 2014).
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RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
(CQC) PER DOCUMENTAZIONE
(è
possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a
conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD
rilasciati entro il 9 settembre 2008)
(chiedere comunque le informazioni complete e aggiornate allo sportello
patenti)
-
compilazione della domanda sul
modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli
dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
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attestazione dei versamenti in
conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623 - Euro 9,00)
e dell’imposta di bollo (c.c. n°4028 - Euro 29,24);
-
Fotocopia KD (e relativa patente D)
o patente C, CE per residenti in Italia;
Oppure:
patente C, CE, D, DE se cittadini stranieri residenti all’estero,
che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa
stabilita sul territorio italiano, titolari di patente estera. In
questo caso è obbligatorio allegare una dichiarazione della suddetta
ditta, rilasciata su carta intestata, con firma e fotocopia
documento di identità del rappresentante legale, e contenente tutti
i dati identificativi del dipendente interessato che certifichi la
sua dipendenza dalla ditta stessa;
-
permesso di soggiorno,in corso di
validità, e sua fotocopia (per cittadini extracomunitari residenti
in Italia);
-
fotocopia del codice fiscale
-
una fotografia formato tessera, a
capo scoperto, recente.
-
N.B. Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta ed un
documento d’identità personale del delegante;
-
I conti correnti dovranno essere sempre compilati a nome
del richiedente, indicando il cognome da nubile per le donne
coniugate.
-
Il conducente ha l'obbligo di richiedere
anche il duplicato della carta di qualificazione del
conducente, nel caso presenti istanza di rilascio di
duplicato della patente di guida.
|
|
Poiché
il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche,
ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada, anche per la guida dei veicoli cui
abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD
potrà, al momento di presentare l'istanza per il rilascio della CQC per
"documentazione", presentare anche istanza per il rilascio del
certificato KB.
-
compilazione della domanda sul
modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli
dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
-
attestazione dei versamenti in
conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623 - Euro 18,00)
e dell’imposta di bollo (c.c. n°4028 - Euro 43,86) per il
rilascio della CQC e del CAP “KB”
-
Fotocopia KD (e relativa patente D)
per residenti in Italia;
-
permesso di soggiorno,in corso di
validità, e sua fotocopia (per cittadini extracomunitari residenti
in Italia);
-
fotocopia del codice fiscale
-
una fotografia formato tessera, a
capo scoperto, recente.
-
N.B. Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta ed un
documento d’identità personale del delegante;
-
I conti correnti dovranno essere sempre compilati a nome
del richiedente, indicando il cognome da nubile per le donne
coniugate.
-
Il conducente ha l'obbligo di richiedere
anche il duplicato della carta di qualificazione del
conducente, nel caso presenti istanza di rilascio di
duplicato della patente di guida.
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Duplicato della CQC
(chiedere comunque le informazioni
complete e aggiornate allo sportello patenti)
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
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Il conducente ha, inoltre, l'obbligo di richiedere il
duplicato della CQC nel caso in cui, a qualsiasi titolo, richieda il
duplicato della patente di guida. Tale esigenza nasce dal fatto
che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.
-
compilazione della domanda sul
modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli
dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
-
attestazione dei versamenti in
conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623 - Euro 9,00)
e dell’imposta di bollo (c.c. n°4028 - Euro 29,24);
-
Fotocopia KD (e relativa patente D)
o patente C, CE per residenti in Italia;
Oppure:
patente C,
CE, D, DE se cittadini stranieri residenti all’estero, che svolgono
la loro attività alle dipendenze di un’impresa stabilita sul
territorio italiano, titolari di patente estera. In questo caso è
obbligatorio allegare una dichiarazione della suddetta ditta,
rilasciata su carta intestata, con firma e fotocopia documento di
identità del rappresentante legale, e contenente tutti i dati
identificativi del dipendente interessato che certifichi la sua
dipendenza dalla ditta stessa;
-
permesso di soggiorno,in corso di
validità, e sua fotocopia (per cittadini extracomunitari residenti
in Italia);
-
fotocopia del codice fiscale
-
una fotografia formato tessera, a
capo scoperto, recente.
-
N.B. Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta ed un
documento d’identità personale del delegante;
-
I conti correnti dovranno essere sempre compilati a nome
del richiedente, indicando il cognome da nubile per le donne
coniugate.
|
-
compilazione della domanda sul
modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli
dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
-
attestazione dei versamenti in
conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623 - Euro 9,00)
-
la denuncia di
perdita del possesso resa ad un organo di polizia.
-
Fotocopia KD (e relativa patente D)
o patente C, CE per residenti in Italia; (Nel caso
in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre
è in corso la procedura di duplicato della patente di guida, il
rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della
patente.)
Oppure:
patente C, CE, D, DE se cittadini stranieri residenti all’estero,
che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa
stabilita sul territorio italiano, titolari di patente estera. In
questo caso è obbligatorio allegare una dichiarazione della suddetta
ditta, rilasciata su carta intestata, con firma e fotocopia
documento di identità del rappresentante legale, e contenente tutti
i dati identificativi del dipendente interessato che certifichi la
sua dipendenza dalla ditta stessa;
-
permesso di soggiorno,in corso di
validità, e sua fotocopia (per cittadini extracomunitari residenti
in Italia);
-
fotocopia del codice fiscale
-
una fotografia formato tessera, a
capo scoperto, recente.
-
N.B. Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta ed un
documento d’identità personale del delegante;
-
I conti correnti dovranno essere sempre compilati a nome
del richiedente, indicando il cognome da nubile per le donne
coniugate.
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-
La carta di qualificazione del
conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o
appartenente allo Spazio economico europeo può essere convertita in
equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la
residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa
di autotrasporto avente sede in Italia.
-
La carta di qualificazione del
conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o
appartenente allo Spazio economico europeo può essere duplicata, per
smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un
conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora
alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in
Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello
Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da
duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino
provvedimenti sanzionatori.
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Il regime sanzionatorio relativo al
possesso della carta di qualificazione del conducente o del CAP è
costruito in modo essenzialmente analogo a quello relativo alla
patente di guida. È vietato, infatti, guidare un veicolo per cui è
richiesta la carta di qualificazione o il CAP senza averli
conseguiti ovvero quando sono scaduti di validità o sono stati
revocati.
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Guida senza CQC
(carta di qualificazione del conducente) o senza CAP (certificato di
abilitazione professionale)
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È punito con sanzioni
amministrative, chiunque guida un veicolo per il quale è
richiesto il possesso della carta di qualificazione del
conducente o del certificato di abilitazione professionale senza
averli mai conseguiti ovvero quando gli stessi titoli
abilitativi sono stati revocati.
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È sempre prevista la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta
giorni cosicché lo stesso, accertata l'infrazione, deve essere
immediatamente sottratto alla circolazione e sottoposto a
custodia affidandolo allo stesso conducente, senza possibilità
di guida, al proprietario del veicolo ovvero, in mancanza, ad un
custode-acquirente autorizzato secondo quanto disposto dell'art.
214 C.D.S.
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Si applicano a tale violazione
anche le disposizioni dell'art. 116 c. 12, relative all'incauto
affidamento. Infine, le stesse sanzioni amministrative sono
applicate quando si circola senza aver ottenuto il rilascio
della carta di qualificazione o del CAP o di una sua
dichiarazione sostitutiva, pur avendo superato con esito
favorevole il relativo esame.
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Guida con CQC
scaduta di validità
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È punito con sanzioni
amministrative, chiunque guida un veicolo per il quale è
richiesto il possesso della carta di qualificazione del
conducente quando la carta di qualificazione stessa è scaduta di
validità. Il documento di abilitazione è immediatamente ritirato
ed è trasmesso all'ufficio del DTT competente per territorio che
provvede alla sua restituzione al titolare solo dopo aver
verificato che la validità del documento sia stata confermata.
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La disciplina sanzionatoria
prevista dall’art. 126-bis (patente a punti) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni si applica alla
carta di qualificazione di conducenti residenti in Italia.
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Il punteggio attribuito alla carta
di qualificazione non si cumula, nel caso in cui un conducente sia
contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida per il
trasporto di persone e di carta di qualificazione del conducente
valida per il trasporto di cose.
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Il punteggio non si cumula anche
nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di
carta di qualificazione del conducente e del certificato di
abilitazione professionale di tipo KB.
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L’applicazione dell’art. 126-bis
del codice della strada alla carta di qualificazione del conducente
decorre dopo dodici mesi (cioè dal 05.04.2008) dall’avvio
delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui all’art.
17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , per il
rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall’esame.
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In caso di perdita totale del
punteggio, il titolare della carta di qualificazione del conducente
deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa.
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L’esame di revisione di cui al
comma 1 si svolge sull’intero programma e secondo le modalità
previste per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente.
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L’esito positivo dell’esame di
revisione per la carta di qualificazione del conducente non permette
di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida.
Parimenti, l’esito positivo dell’esame di revisione per la patente
di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti
dalla carta di qualificazione del conducente.
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In caso di decurtazione dell’intero
punteggio sia dalla carta di qualificazione del conducente che dal
certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente
sostiene l’esame di revisione secondo il programma previsto per il
conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del
veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha
determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente ha
subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione di
punteggio, l’esame di revisione si svolge secondo il programma
previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per
la guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione.
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I corsi di
recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e
dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB hanno
durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad un massimo di
nove punti.
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Il corso si conclude entro quattro
settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata
superiore a tre ore giornaliere. Sono consentite al massimo sei ore
di assenza. L’allievo assente per un numero superiore di ore ripete
l’intero corso; l’allievo assente per un numero uguale o inferiore
ottiene l’attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore
non frequentate.
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Non è possibile frequentare,
contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti della carta
di qualificazione dei conducenti o del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB ed un corso per il recupero dei punti della
patente di guida.
La carta di
qualificazione del conducente o il CAP tipo KB sono revocati quando il
conducente titolare:
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a seguito di esame di revisione
della carta stessa o del CAP tipo KB sia stato giudicato non idoneo;
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è stato oggetto di revoca della
patente posseduta a seguito di esito negativo della revisione per
perita totale di punteggio.
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