F.A.Q. Certificato Idoneità Guida Ciclomotori
Aggiornate
al D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito,con modificazioni, nella Legge 17
agosto 2005, n. 168
1) Chi
possiede già una patente di guida può conseguire il CIGC?
No! I titolari di patente di guida (di qualsiasi categoria), anche nel caso in cui questa sia stata sospesa o scaduta di validità, non possono ottenere il CIGC, in quanto sono considerati possessori di patente. Qualora, invece, la patente di guida sia stata revocata (cioè annullata definitivamente) o si rinunci volontariamente ad essa (tramite formale atto notorio), è possibile conseguire il CIGC, sostenendo o meno l’esame, a seconda dei casi.
2) Chi
consegue il CIGC e, successivamente anche una patente di guida, rimarrà in
possesso di entrambi i
documenti
(CIGC e patente)?
No! Dal 1° luglio 2005,
chi consegue una patente di guida deve, contestualmente al superamento
dell’esame pratico di guida, consegnare all’esaminatore il CIGC eventualmente
posseduto, in quanto non è possibile detenere entrambi i documenti (CIGC e
patente).
3) Se la
patente di guida viene sospesa, si possono guidare i ciclomotori?
Durante il periodo di
sospensione della patente di guida (di qualsiasi categoria) non è consentito
guidare ciclomotori o quadricicli. La guida dei ciclomotori
è permessa soltanto nel caso in cui la patente sia stata sospesa per aver
superato di 40 km/h i limiti massimi di velocità (art. 142 comma 9 del codice
della strada).
4) Il
CIGC può essere sospeso o revocato e il titolare può essere sottoposto a revisione?
Chi possiede il CIGC può
essere sottoposto a revisione (cioè richiamato a dover effettuare nuovamente la
visita medica e/o l’esame teorico). Inoltre, il CIGC può essere sospeso o
revocato, ma solo nel caso in cui si perdano (temporaneamente o definitivamente)
i requisiti psico-fisici. Non può, invece, essere sospeso o revocato per le
violazioni al codice della strada (sorpasso in curva, mancata precedenza agli
incroci, ecc.).
5) Chi
consegue il CIGC può subire la decurtazione dei “punti” per le violazioni al
codice della strada,
commesse
alla guida di un ciclomotore?
Attualmente, no. Infatti,
il CIGC non rientra nel sistema sanzionatorio della “patente a punti”, anche se
è allo studio una sua possibile introduzione.
6) In
quanti modi è possibile conseguire il CIGC?
I minorenni per ottenere
il CIGC devono obbligatoriamente frequentare un corso (tenuto presso istituti
scolastici o autoscuole) e svolgere gli esami a quiz (o a colloquio orale, se
sono stranieri). Coloro che alla data del 30/09/2005 hanno già compiuto la
maggiore età (18 anni) possono ottenere il CIGC senza sostenere l’esame, ma
hanno l’obbligo di frequentare un corso di formazione presso un’autoscuola.
Chi, invece, diventa maggiorenne a partire dal 1° ottobre 2005, ha l’obbligo di
svolgere gli esami a quiz (o a colloquio orale, se straniero o privo di licenza
media), ma non è tenuto a frequentare il corso preparatorio (può pertanto, dopo
aver presentato la dovuta documentazione, accedere direttamente all’esame).
[vedasi tabella riassuntiva allegata]
7) Come
si ottiene il CIGC senza effettuare l’esame?
I nati fino al 30/09/1987
(cioè coloro che hanno compiuto 18 anni prima del 1° ottobre 2005) possono
ottenere il CIGC senza sostenere l’esame, purché presentino all’Ufficio provinciale
del D.T.T. (Dipartimento per i Trasporti Terrestri)
una domanda corredata dai seguenti documenti: fotocopia di un documento di
riconoscimento (carta d’identità, passaporto), in corso di validità;
certificato medico di bollo con fotografia; attestazione di frequenza ad un
corso di formazione di 12 ore (svolto presso un’autoscuola); attestazione di
versamento (da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001; attestazione di
versamento (da Euro 29,24) sul conto corrente postale n. 4028. Invece, coloro
che sono nati dopo il 30/09/1987 (cioè coloro che compiono 18 anni a partire
dal 1° ottobre 2005), per conseguire il CIGC devono sostenere l’esame.
8) Per
conseguire il CIGC occorre una certificazione medica?
Si! Occorre produrre un
certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da un ufficiale
sanitario, in data non anteriore a sei mesi, attestante il possesso dei
requisiti fisici e psichici, analoghi a quelli richiesti per conseguire la
patente di guida della categoria A o B (di cui all’art. 319 e seguenti del
regolamento di esecuzione e di attuazione al codice della strada).
In alternativa, ma fino
all’1/1/2008, il certificato medico può essere sostituito da una semplice
certificazione (sempre in bollo e con foto), rilasciata da un medico di
medicina generale (medico di famiglia, ecc.), che attesti soltanto l’esistenza
di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore.
9) Il
CIGC non ha scadenza o va periodicamente rinnovato?
Al CIGC si applicano le
stesse norme concernenti la durata di validità della patente di guida della
categoria A o B.
Pertanto, è valido 10
anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha un’età compresa fra 14 e 50
anni; è valido 5 anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha un’età
compresa fra 51 e 70 anni; è valido 3 anni, qualora sia rilasciato o confermato
a chi ha superato l’età di 70 anni. Alla scadenza, per confermare (rinnovare)
la sua validità, occorre sottoporsi ad accertamento sanitario (visita medica).
10) Qual
è la sanzione prevista per chi guida un ciclomotore (o un quadriciclo
leggero), senza aver conseguito il CIGC o la patente di guida?
La sanzione prevista
dall’art. 116 comma 13-bis del codice della strada consiste nel pagamento di
una multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e nel fermo amministrativo del veicolo
per 60 giorni. Inoltre, in caso d’incidente con responsabilità, l’assicurazione
potrebbe non coprire le spese dei danni causati o rivalersi sul cliente non in
regola con le norme di guida (conducente privo di CIGC).
11) Qual
è la sanzione per chi presta un ciclomotore o un quadriciclo
leggero a chi non è titolare di patente
di guida
o del CIGC?
Chi, avendo la materiale
disponibilità di un ciclomotore o quadriciclo leggero,
lo affidi o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente
di guida o il CIGC è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
12) Sono
state aggravate le sanzioni per chi viaggia su un ciclomotore senza casco o
trasporti un
passeggero,
quando ciò non sia previsto?
Si! Sono state inasprite
le sanzioni per le violazioni (commesse anche da minorenni) di cui agli
articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada (cioè il trasporto
di persone in numero superiore a quello consentito e il mancato uso del casco).
In tali casi, infatti, viene ora prevista, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria, anche la confisca del veicolo, ossia la perdita del bene (il
veicolo non viene più restituito al legittimo proprietario, ma diventa di
proprietà dello Stato, che procede alla vendita all’asta, all’assegnazione alla
pubblica amministrazione o alla distruzione del mezzo). La confisca si applica
anche in caso di trasporto irregolare di persone, cose o animali e quando si
circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
13) Ho 16
anni e possiedo il “foglio rosa” per la patente A1: posso esercitarmi con un
ciclomotore, in luoghi poco frequentati?
No! Con il “foglio rosa”
per la patente della moto (sottocategoria A1) non ci si può esercitare con un
ciclomotore, ma solo con un motociclo che non superi 125 cm3 di cilindrata e
potenza non oltre 11 kW. Una volta ottenuta la patente A1 è possibile guidare
anche i ciclomotori.
14) Ho
già finito il corso per il CIGC e sono in attesa di sostenere l’esame: posso
guidare il ciclomotore con l’attestato di frequenza rilasciatomi dalla
scuola/autoscuola?
No! Non esiste un apposito
“foglio rosa” per il CIGC, che permetta di esercitarsi sul ciclomotore.
Inoltre, l’attestato di frequenza rilasciato dalla scuola/autoscuola non
autorizza a guidare ciclomotori in attesa che venga svolto l’esame. In questo
caso, la sanzione per chi circola senza aver ancora espletato l’esame è identica
a quella prevista per chi guida senza aver conseguito il titolo abilitativo
(multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e fermo amministrativo del veicolo per 60
giorni).
15) Il
CIGC vale anche all’estero?
No! Il CIGC è valido solo
per la circolazione in territorio italiano.
16) Sono
un ragazzo straniero e verrò in vacanza in Italia: posso conseguire il CIGC?
Può presentare domanda per
conseguire il CIGC solo chi ha la residenza normale (cioè da almeno 6 mesi) in
Italia.
17) Come
ci si comporta con i conducenti non residenti in Italia, che guidano un
ciclomotore nel nostro
Stato?
I conducenti di
ciclomotori in circolazione internazionale possono guidare, sul territorio
italiano, senza obbligo del CIGC, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 5, II° periodo della Convenzione di Vienna del 1968, che
prevede: “nessuna parte contraente potrà esigere che i conducenti di
ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di
guida”.
Si ha circolazione
internazionale quando:
- Il ciclomotore è stato
immatricolato in uno Stato estero, oppure è munito di contrassegno rilasciato
da uno Stato estero;
- Il proprietario del
ciclomotore è residente in uno Stato estero;
- Il conducente è
residente in uno Stato estero.
Le tre condizioni suddette
sono inscindibili, quindi, devono verificarsi contemporaneamente; in caso
contrario, ossia qualora soltanto una delle condizioni non si verifichi, decade
lo status di circolazione internazionale.
18) E’
possibile superare le 12 ore di lezione svolte in autoscuola?
Si! Se l’allievo è ancora
impreparato può seguire altre lezioni. Il numero di 12 ore di lezione è da
considerarsi come
numero minimo.
19) Dopo
aver effettuato il corso di preparazione, quanto tempo ho per presentarmi
all’esame?
Non sono ammessi all’esame
i candidati minorenni che hanno terminato il corso da oltre un anno. I
candidati maggiorenni sono esclusi dall’osservanza di questa limitazione
temporale. Si ricorda, però, che il certificato medico, da allegare alla
documentazione, ha validità semestrale. Pertanto, gli esami devono essere
svolti nell’arco temporale di validità di detto certificato.
20) Se
l’allievo si presenta in autoscuola con l’attestato di frequenza ad un corso
seguito presso un’altra autoscuola o presso un istituto scolastico e vuole
sostenere gli esami, senza frequentare nuovamente il corso, occorre iscriverlo
nel registro delle frequenze?
No! Occorre inserirlo solo
nel registro di iscrizione degli allievi (allegato 3.1 al D.M. 17/05/1995, n.
317), in cui le autoscuole iscrivono tutti i candidati alle varie categorie di
patente. Nelle note bisogna indicare la provenienza dell’allievo. La stessa
cosa bisogna fare per i candidati maggiorenni che non intendano frequentare il
corso preparatorio.
21) Ho
fatto l’esame a scuola e sono stato bocciato, posso fare l’esame presso
un’autoscuola?
Si, certamente. Basta
portare in autoscuola “l’attestato di frequenza al corso” (richiedilo alla
scuola dove hai seguito il corso, se non ti è stato ancora rilasciato), da cui
deve risultare che il corso è stato ultimato da meno di un anno, e pagare due
dei tre versamenti previsti (devi, però, avere anche la terza attestazione di
versamento che ti è stata restituita dopo la bocciatura). In tal modo, non
occorre rifrequentare il corso e si può accedere
direttamente all’esame. Per i maggiorenni (solo quelli nati dopo il 30/09/1987)
non è, invece, richiesta la presentazione dell’attestato di frequenza al corso.
22) Dopo
quanto tempo si può ripetere l’esame, in caso di assenza o esito negativo della
prova?
Non è previsto nessun
periodo di intervallo: è possibile ripetere l’esame anche dopo una settimana.
Il minorenne
deve comunque sostenere
l’esame, entro un anno dalla fine del corso frequentato.
23) In
caso di smarrimento o deterioramento del CIGC, cosa bisogna fare?
In caso di smarrimento o
furto, occorre farne denuncia presso un organo di polizia e presentare domanda
di duplicato all’ufficio provinciale del D.T.T.
(Dipartimento per i Trasporti Terrestri), allegando la denuncia in originale,
il certificato medico in bollo con foto, la fotocopia del proprio documento di
riconoscimento (o del genitore, se minorenne) e un’attestazione di versamento
(da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001. In caso di deterioramento
(CIGC strappato o illeggibile), occorre presentare il certificato medico, la
fotocopia del proprio documento di riconoscimento (o del genitore, se
minorenne) e due attestazioni di versamento: una (da Euro 7,80) sul conto
corrente postale n. 9001 e un’altra (da Euro 29,24) sul conto corrente postale
n. 4028.
24) Il
CIGC è anche un documento di identità?
No! Infatti deve essere
accompagnato da un valido documento di riconoscimento (carta d’identità o
passaporto, per chi ha compiuto 15 anni; certificato d’identità personale o
foto autenticata, per chi ha meno di 15 anni).
25) Quali
sono i requisiti abilitanti che deve possedere il personale designato dalle
associazioni (o i docenti della scuola) per poter svolgere le 12 ore del corso
per il CIGC?
Le attuali disposizioni
(“Linee Guida” del MIUR) prevedono che il personale docente designato dalle
organizzazioni
(associazioni,
federazioni, enti pubblici e privati), per poter essere giudicato idoneo
all’insegnamento delle 12 ore di lezione, deve possedere, oltre all’eventuale
titolo formativo rilasciato dalla stessa associazione di cui fa parte, anche
una specifica competenza derivante dall’aver svolto attività di educazione
stradale da almeno tre anni. Tale competenza, precisano le “Linee Guida” del
MIUR, può essere documentata solo attraverso apposita dichiarazione, rilasciata
dal Dirigente Scolastico (che se ne assume la piena responsabilità) della
scuola presso la quale il personale docente ha svolto, nei tre anni, tale
attività. Appare pertanto necessario che il Dirigente Scolastico richieda e
acquisisca agli atti tutte le certificazioni dimostranti il possesso, da parte
del docente designato (appartenente a tali organizzazioni), dei requisiti di
idoneità stabiliti dalle “linee guida” per l’individuazione dei docenti che
possono tenere i corsi. Nel merito va ricordato che chiunque ne abbia interesse
e ne faccia richiesta (Ufficio Provinciale del D.T.T.,
genitori degli alunni, autoscuole, ecc.) può prendere visione del certificato
attestante l’esperienza
triennale che deve essere posseduta dal docente designato. Parimenti, per
quegli istituti scolastici che intendano far svolgere i corsi per il
conseguimento del CIGC ai propri docenti interni (senza, quindi, avvalersi di
personale esterno specializzato), va precisato che i docenti designati devono
anch’essi possedere la stessa esperienza formativa triennale, richiesta dalle
“linee guida” al personale delle associazioni. Inoltre, per vedersi
riconosciuta tale competenza, il docente interno deve dimostrare di aver svolto,
presso l’istituto scolastico, attività di educazione stradale da almeno tre
anni, certificate dal Dirigente Scolastico, che se ne assume la piena
responsabilità. Gli insegnanti delle autoscuole, i carabinieri, i vigili
urbani, ecc., non devono dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati,
in quanto già abilitati professionalmente.
COME SI OTTIENE IL C.I.G.C.
Minorenni
Devono obbligatoriamente
frequentare un corso presso
Istituti Scolastici o
Autoscuole e devono sostenere
l’esame.
Maggiorenni
(divenuti tali prima del 1°
ottobre 2005)
che hanno presentato
domanda fra l’1/07/05 e il 22/08/05
Non hanno avuto l’obbligo
di frequentare il corso di
formazione e neanche
quello di sostenere l’esame, se
avevano presentato istanza
al D.T.T. nel periodo
compreso fra il 1° luglio
2005 e il 22 agosto 2005.
Maggiorenni
(divenuti tali prima del 1°
ottobre 2005)
che presentano domanda a
partire dal 23/08/2005
Hanno l’obbligo di
frequentare un corso di formazione
esclusivamente presso un’autoscuola,
ma non devono
sostenere l’esame. Al
termine del corso, l’autoscuola
consegnerà l’attestato di
frequenza.
Maggiorenni
(divenuti tali dal 1°
ottobre 2005)
Hanno l’obbligo di
sostenere l’esame, ma non sono
tenuti a frequentare il
corso preparatorio.