F.A.Q.  Certificato Idoneità Guida Ciclomotori

 

Aggiornate al D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito,con modificazioni, nella Legge 17 agosto 2005, n. 168

 

1) Chi possiede già una patente di guida può conseguire il CIGC?

 

No! I titolari di patente di guida (di qualsiasi categoria), anche nel caso in cui questa sia stata sospesa o scaduta di validità, non possono ottenere il CIGC, in quanto sono considerati possessori di patente. Qualora, invece, la patente di guida sia stata revocata (cioè annullata definitivamente) o si rinunci volontariamente ad essa (tramite formale atto notorio), è possibile conseguire il CIGC, sostenendo o meno l’esame, a seconda dei casi.

 

2) Chi consegue il CIGC e, successivamente anche una patente di guida, rimarrà in possesso di entrambi i

documenti (CIGC e patente)?

 

No! Dal 1° luglio 2005, chi consegue una patente di guida deve, contestualmente al superamento dell’esame pratico di guida, consegnare all’esaminatore il CIGC eventualmente posseduto, in quanto non è possibile detenere entrambi i documenti (CIGC e patente).

 

3) Se la patente di guida viene sospesa, si possono guidare i ciclomotori?

 

Durante il periodo di sospensione della patente di guida (di qualsiasi categoria) non è consentito guidare ciclomotori o quadricicli. La guida dei ciclomotori è permessa soltanto nel caso in cui la patente sia stata sospesa per aver superato di 40 km/h i limiti massimi di velocità (art. 142 comma 9 del codice della strada).

 

4) Il CIGC può essere sospeso o revocato e il titolare può essere sottoposto a revisione?

 

Chi possiede il CIGC può essere sottoposto a revisione (cioè richiamato a dover effettuare nuovamente la visita medica e/o l’esame teorico). Inoltre, il CIGC può essere sospeso o revocato, ma solo nel caso in cui si perdano (temporaneamente o definitivamente) i requisiti psico-fisici. Non può, invece, essere sospeso o revocato per le violazioni al codice della strada (sorpasso in curva, mancata precedenza agli incroci, ecc.).

 

5) Chi consegue il CIGC può subire la decurtazione dei “punti” per le violazioni al codice della strada,

commesse alla guida di un ciclomotore?

 

Attualmente, no. Infatti, il CIGC non rientra nel sistema sanzionatorio della “patente a punti”, anche se è allo studio una sua possibile introduzione.

 

6) In quanti modi è possibile conseguire il CIGC?

 

I minorenni per ottenere il CIGC devono obbligatoriamente frequentare un corso (tenuto presso istituti scolastici o autoscuole) e svolgere gli esami a quiz (o a colloquio orale, se sono stranieri). Coloro che alla data del 30/09/2005 hanno già compiuto la maggiore età (18 anni) possono ottenere il CIGC senza sostenere l’esame, ma hanno l’obbligo di frequentare un corso di formazione presso un’autoscuola. Chi, invece, diventa maggiorenne a partire dal 1° ottobre 2005, ha l’obbligo di svolgere gli esami a quiz (o a colloquio orale, se straniero o privo di licenza media), ma non è tenuto a frequentare il corso preparatorio (può pertanto, dopo aver presentato la dovuta documentazione, accedere direttamente all’esame). [vedasi tabella riassuntiva allegata]

 

7) Come si ottiene il CIGC senza effettuare l’esame?

 

I nati fino al 30/09/1987 (cioè coloro che hanno compiuto 18 anni prima del 1° ottobre 2005) possono ottenere il CIGC senza sostenere l’esame, purché presentino all’Ufficio provinciale del D.T.T. (Dipartimento per i Trasporti Terrestri) una domanda corredata dai seguenti documenti: fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto), in corso di validità; certificato medico di bollo con fotografia; attestazione di frequenza ad un corso di formazione di 12 ore (svolto presso un’autoscuola); attestazione di versamento (da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001; attestazione di versamento (da Euro 29,24) sul conto corrente postale n. 4028. Invece, coloro che sono nati dopo il 30/09/1987 (cioè coloro che compiono 18 anni a partire dal 1° ottobre 2005), per conseguire il CIGC devono sostenere l’esame.

 

8) Per conseguire il CIGC occorre una certificazione medica?

 

Si! Occorre produrre un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da un ufficiale sanitario, in data non anteriore a sei mesi, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici, analoghi a quelli richiesti per conseguire la patente di guida della categoria A o B (di cui all’art. 319 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione al codice della strada).

In alternativa, ma fino all’1/1/2008, il certificato medico può essere sostituito da una semplice certificazione (sempre in bollo e con foto), rilasciata da un medico di medicina generale (medico di famiglia, ecc.), che attesti soltanto l’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore.

 

9) Il CIGC non ha scadenza o va periodicamente rinnovato?

 

Al CIGC si applicano le stesse norme concernenti la durata di validità della patente di guida della categoria A o B.

Pertanto, è valido 10 anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha un’età compresa fra 14 e 50 anni; è valido 5 anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha un’età compresa fra 51 e 70 anni; è valido 3 anni, qualora sia rilasciato o confermato a chi ha superato l’età di 70 anni. Alla scadenza, per confermare (rinnovare) la sua validità, occorre sottoporsi ad accertamento sanitario (visita medica).

 

10) Qual è la sanzione prevista per chi guida un ciclomotore (o un quadriciclo leggero), senza aver conseguito il CIGC o la patente di guida?

 

La sanzione prevista dall’art. 116 comma 13-bis del codice della strada consiste nel pagamento di una multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e nel fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Inoltre, in caso d’incidente con responsabilità, l’assicurazione potrebbe non coprire le spese dei danni causati o rivalersi sul cliente non in regola con le norme di guida (conducente privo di CIGC).

 

11) Qual è la sanzione per chi presta un ciclomotore o un quadriciclo leggero a chi non è titolare di patente

di guida o del CIGC?

 

Chi, avendo la materiale disponibilità di un ciclomotore o quadriciclo leggero, lo affidi o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il CIGC è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.

 

12) Sono state aggravate le sanzioni per chi viaggia su un ciclomotore senza casco o trasporti un

passeggero, quando ciò non sia previsto?

 

Si! Sono state inasprite le sanzioni per le violazioni (commesse anche da minorenni) di cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada (cioè il trasporto di persone in numero superiore a quello consentito e il mancato uso del casco). In tali casi, infatti, viene ora prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la confisca del veicolo, ossia la perdita del bene (il veicolo non viene più restituito al legittimo proprietario, ma diventa di proprietà dello Stato, che procede alla vendita all’asta, all’assegnazione alla pubblica amministrazione o alla distruzione del mezzo). La confisca si applica anche in caso di trasporto irregolare di persone, cose o animali e quando si circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

 

13) Ho 16 anni e possiedo il “foglio rosa” per la patente A1: posso esercitarmi con un ciclomotore, in luoghi poco frequentati?

 

No! Con il “foglio rosa” per la patente della moto (sottocategoria A1) non ci si può esercitare con un ciclomotore, ma solo con un motociclo che non superi 125 cm3 di cilindrata e potenza non oltre 11 kW. Una volta ottenuta la patente A1 è possibile guidare anche i ciclomotori.

 

14) Ho già finito il corso per il CIGC e sono in attesa di sostenere l’esame: posso guidare il ciclomotore con l’attestato di frequenza rilasciatomi dalla scuola/autoscuola?

 

No! Non esiste un apposito “foglio rosa” per il CIGC, che permetta di esercitarsi sul ciclomotore. Inoltre, l’attestato di frequenza rilasciato dalla scuola/autoscuola non autorizza a guidare ciclomotori in attesa che venga svolto l’esame. In questo caso, la sanzione per chi circola senza aver ancora espletato l’esame è identica a quella prevista per chi guida senza aver conseguito il titolo abilitativo (multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni).

 

15) Il CIGC vale anche all’estero?

 

No! Il CIGC è valido solo per la circolazione in territorio italiano.

 

16) Sono un ragazzo straniero e verrò in vacanza in Italia: posso conseguire il CIGC?

 

Può presentare domanda per conseguire il CIGC solo chi ha la residenza normale (cioè da almeno 6 mesi) in Italia.

 

 

 

17) Come ci si comporta con i conducenti non residenti in Italia, che guidano un ciclomotore nel nostro

Stato?

 

I conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale possono guidare, sul territorio italiano, senza obbligo del CIGC, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 5, II° periodo della Convenzione di Vienna del 1968, che prevede: “nessuna parte contraente potrà esigere che i conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida”.

Si ha circolazione internazionale quando:

- Il ciclomotore è stato immatricolato in uno Stato estero, oppure è munito di contrassegno rilasciato da uno Stato estero;

- Il proprietario del ciclomotore è residente in uno Stato estero;

- Il conducente è residente in uno Stato estero.

Le tre condizioni suddette sono inscindibili, quindi, devono verificarsi contemporaneamente; in caso contrario, ossia qualora soltanto una delle condizioni non si verifichi, decade lo status di circolazione internazionale.

 

18) E’ possibile superare le 12 ore di lezione svolte in autoscuola?

 

Si! Se l’allievo è ancora impreparato può seguire altre lezioni. Il numero di 12 ore di lezione è da considerarsi come

numero minimo.

 

19) Dopo aver effettuato il corso di preparazione, quanto tempo ho per presentarmi all’esame?

 

Non sono ammessi all’esame i candidati minorenni che hanno terminato il corso da oltre un anno. I candidati maggiorenni sono esclusi dall’osservanza di questa limitazione temporale. Si ricorda, però, che il certificato medico, da allegare alla documentazione, ha validità semestrale. Pertanto, gli esami devono essere svolti nell’arco temporale di validità di detto certificato.

 

20) Se l’allievo si presenta in autoscuola con l’attestato di frequenza ad un corso seguito presso un’altra autoscuola o presso un istituto scolastico e vuole sostenere gli esami, senza frequentare nuovamente il corso, occorre iscriverlo nel registro delle frequenze?

 

No! Occorre inserirlo solo nel registro di iscrizione degli allievi (allegato 3.1 al D.M. 17/05/1995, n. 317), in cui le autoscuole iscrivono tutti i candidati alle varie categorie di patente. Nelle note bisogna indicare la provenienza dell’allievo. La stessa cosa bisogna fare per i candidati maggiorenni che non intendano frequentare il corso preparatorio.

 

21) Ho fatto l’esame a scuola e sono stato bocciato, posso fare l’esame presso un’autoscuola?

 

Si, certamente. Basta portare in autoscuola “l’attestato di frequenza al corso” (richiedilo alla scuola dove hai seguito il corso, se non ti è stato ancora rilasciato), da cui deve risultare che il corso è stato ultimato da meno di un anno, e pagare due dei tre versamenti previsti (devi, però, avere anche la terza attestazione di versamento che ti è stata restituita dopo la bocciatura). In tal modo, non occorre rifrequentare il corso e si può accedere direttamente all’esame. Per i maggiorenni (solo quelli nati dopo il 30/09/1987) non è, invece, richiesta la presentazione dell’attestato di frequenza al corso.

 

22) Dopo quanto tempo si può ripetere l’esame, in caso di assenza o esito negativo della prova?

 

Non è previsto nessun periodo di intervallo: è possibile ripetere l’esame anche dopo una settimana. Il minorenne

deve comunque sostenere l’esame, entro un anno dalla fine del corso frequentato.

 

23) In caso di smarrimento o deterioramento del CIGC, cosa bisogna fare?

 

In caso di smarrimento o furto, occorre farne denuncia presso un organo di polizia e presentare domanda di duplicato all’ufficio provinciale del D.T.T. (Dipartimento per i Trasporti Terrestri), allegando la denuncia in originale, il certificato medico in bollo con foto, la fotocopia del proprio documento di riconoscimento (o del genitore, se minorenne) e un’attestazione di versamento (da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001. In caso di deterioramento (CIGC strappato o illeggibile), occorre presentare il certificato medico, la fotocopia del proprio documento di riconoscimento (o del genitore, se minorenne) e due attestazioni di versamento: una (da Euro 7,80) sul conto corrente postale n. 9001 e un’altra (da Euro 29,24) sul conto corrente postale n. 4028.

 

24) Il CIGC è anche un documento di identità?

 

No! Infatti deve essere accompagnato da un valido documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto, per chi ha compiuto 15 anni; certificato d’identità personale o foto autenticata, per chi ha meno di 15 anni).

 

 

 

25) Quali sono i requisiti abilitanti che deve possedere il personale designato dalle associazioni (o i docenti della scuola) per poter svolgere le 12 ore del corso per il CIGC?

 

Le attuali disposizioni (“Linee Guida” del MIUR) prevedono che il personale docente designato dalle organizzazioni

(associazioni, federazioni, enti pubblici e privati), per poter essere giudicato idoneo all’insegnamento delle 12 ore di lezione, deve possedere, oltre all’eventuale titolo formativo rilasciato dalla stessa associazione di cui fa parte, anche una specifica competenza derivante dall’aver svolto attività di educazione stradale da almeno tre anni. Tale competenza, precisano le “Linee Guida” del MIUR, può essere documentata solo attraverso apposita dichiarazione, rilasciata dal Dirigente Scolastico (che se ne assume la piena responsabilità) della scuola presso la quale il personale docente ha svolto, nei tre anni, tale attività. Appare pertanto necessario che il Dirigente Scolastico richieda e acquisisca agli atti tutte le certificazioni dimostranti il possesso, da parte del docente designato (appartenente a tali organizzazioni), dei requisiti di idoneità stabiliti dalle “linee guida” per l’individuazione dei docenti che possono tenere i corsi. Nel merito va ricordato che chiunque ne abbia interesse e ne faccia richiesta (Ufficio Provinciale del D.T.T., genitori degli alunni, autoscuole, ecc.) può prendere visione del certificato

attestante l’esperienza triennale che deve essere posseduta dal docente designato. Parimenti, per quegli istituti scolastici che intendano far svolgere i corsi per il conseguimento del CIGC ai propri docenti interni (senza, quindi, avvalersi di personale esterno specializzato), va precisato che i docenti designati devono anch’essi possedere la stessa esperienza formativa triennale, richiesta dalle “linee guida” al personale delle associazioni. Inoltre, per vedersi riconosciuta tale competenza, il docente interno deve dimostrare di aver svolto, presso l’istituto scolastico, attività di educazione stradale da almeno tre anni, certificate dal Dirigente Scolastico, che se ne assume la piena responsabilità. Gli insegnanti delle autoscuole, i carabinieri, i vigili urbani, ecc., non devono dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati, in quanto già abilitati professionalmente.

 

COME SI OTTIENE IL C.I.G.C.

 

Minorenni

 

Devono obbligatoriamente frequentare un corso presso

Istituti Scolastici o Autoscuole e devono sostenere

l’esame.

 

Maggiorenni

(divenuti tali prima del 1° ottobre 2005)

 

che hanno presentato domanda fra l’1/07/05 e il 22/08/05

Non hanno avuto l’obbligo di frequentare il corso di

formazione e neanche quello di sostenere l’esame, se

avevano presentato istanza al D.T.T. nel periodo

compreso fra il 1° luglio 2005 e il 22 agosto 2005.

 

Maggiorenni

(divenuti tali prima del 1° ottobre 2005)

 

che presentano domanda a partire dal 23/08/2005

Hanno l’obbligo di frequentare un corso di formazione

esclusivamente presso un’autoscuola, ma non devono

sostenere l’esame. Al termine del corso, l’autoscuola

consegnerà l’attestato di frequenza.

 

Maggiorenni

(divenuti tali dal 1° ottobre 2005)

 

Hanno l’obbligo di sostenere l’esame, ma non sono

tenuti a frequentare il corso preparatorio.